Art. 2
In vigore dal 31 ago 2006
Gli Stati membri relatori effettueranno l’esame particolareggiato dei fascicoli in questione e riferiranno alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del loro esame, insieme a eventuali raccomandazioni sull’iscrizione, e relative condizioni, della sostanza attiva in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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