Art. 5 · Luogo di origine

Art. 5

Luogo di origine

In vigore dal 28 ago 2006
Luogo di origine Sono consentiti l’importazione o il transito nella Comunità di pollame, uova da cova e pulcini di un giorno provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi inseriti nelle colonne 1 e 3 della tabella dell’allegato I, parte 1, solo se la colonna 4 della stessa tabella prevede un modello di certificato veterinario per il prodotto interessato.
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