Art. 1
In vigore dal 22 ago 2006
1. Gli Stati membri elencati in allegato vietano il movimento verso altre parti della Comunità o verso paesi terzi di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni raccolti o prodotti a partire dal 1o maggio 2006 e provenienti dalle aree di cui all’allegato.
2. Gli Stati membri concedono le deroghe al divieto di cui al paragrafo 1 previste dagli articoli 4 e 6 della decisione 2005/393/CE.
3. Se necessario, alla luce della rispettiva situazione entomologica, ecologica, geografica, meteorologica ed epidemiologica, gli Stati membri interessati effettuano esami complementari al di fuori delle aree elencate in allegato.
Gli Stati membri interessati continuano ad applicare le misure appropriate eventualmente già adottate.
In base ai risultati degli esami suddetti, gli Stati membri interessati rivedono le misure e possono applicarne altre.
Storico versioni
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