Art. 4
In vigore dal 11 ago 2006
Gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l’attuazione della STI, in armonia con i criteri definiti nel capitolo 7 dell’allegato.
Gli Stati membri trasmettono il suddetto piano di attuazione agli altri Stati membri e alla Commissione nel termine di un anno decorrente dalla data in cui la presente decisione entra in applicazione.
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