Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 ago 2006
La decisione 2003/766/CE è così modificata: 1) Sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter: «Articolo 4 bis 1.   Gli Stati membri, qualora i risultati del controllo di cui all’ confermino, per più di due anni consecutivi, la presenza dell’organismo in una parte del loro territorio, delimitano alcune zone che comprendono quella parte del loro territorio in cui si è riscontrata la presenza dell’organismo (“zone infestate”). 2.   Gli Stati membri applicano le disposizioni dell’articolo 4 o, nel caso in cui sia dimostrato che l'organismo non può più essere eradicato, una volta all’anno organizzano alcuni programmi nelle zone infestate e nelle loro vicinanze per limitare la propagazione dell’organismo dalle zone infestate ad aree esenti dall’organismo (“programmi di contenimento”). Articolo 4 ter Nei campi di granturco, situati in un raggio di almeno 2 500 m attorno alle piste o in qualsiasi altra area di manovra degli aerei all’interno di un aeroporto dove è dimostrato che il rischio di introduzione dell'organismo è elevato, sono adottate le seguenti misure: — rotazione delle colture in modo tale che il granturco sia coltivato una sola volta nell’arco di due anni consecutivi, oppure — viene effettuato un monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell’organismo tramite adeguate trappole a feromoni e, quando se ne rilevi la sua presenza, si adottano le misure di cui agli articoli 3 e 4.» 2) All’articolo 5 sono aggiunti i seguenti trattini: «— le aree delle zone di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1 e le loro eventuali modifiche, — i programmi di contenimento di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2 e le loro eventuali modifiche.»
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