Art. 9 · Deroghe per volatili vivi e pulcini di un giorno

Art. 9

Deroghe per volatili vivi e pulcini di un giorno

In vigore dal 11 ago 2006
Deroghe per volatili vivi e pulcini di un giorno 1.   In deroga all’, lettera a) lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di: a) pollame verso aziende sottoposte a controllo ufficiale, situate nella zona di controllo e di monitoraggio/sorveglianza; b) pollastre pronte per la deposizione e tacchini da ingrasso verso aziende sottoposte a controllo ufficiale, situate nel medesimo Stato membro in cui il pollame deve rimanere per almeno 21 giorni successivi alla data di arrivo degli animali. 2.   In deroga all’, lettera a) e all’, lettera a) lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di: a) pollame destinato alla macellazione immediata, verso un mattatoio situato nella zona di monitoraggio o di controllo ovvero, qualora ciò non fosse possibile, un mattatoio designato dall’autorità competente e situato al di fuori delle zone in questione; b) pollame della zona di monitoraggio verso aziende sottoposte a controllo ufficiale sul suo territorio; c) pulcini di un giorno, nati da uova prelevate da aziende che alla data della raccolta erano situate nella zona di controllo, verso un’azienda o un capannone dell’azienda ubicati nello stesso Stato membro, preferibilmente al di fuori delle zone in questione, a condizione che: i) vengano applicate idonee misure di biosicurezza nel corso del trasporto e nell’azienda di destinazione; ii) successivamente all’arrivo dei pulcini di un giorno l’azienda di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale; iii) il pollame rimanga nell’azienda di destinazione per almeno 21 giorni a partire dalla data di arrivo, nel caso in cui l’azienda sia situata fuori dalla zona di controllo o monitoraggio; d) pulcini di un giorno nati da uova raccolte in aziende che alla data della raccolta erano situate nella zona di monitoraggio, verso aziende poste sotto controllo ufficiale sul suo territorio; e) pulcini di un giorno nati da uova raccolte in aziende che alla data della raccolta erano situate fuori dalla zona di controllo o di monitoraggio, verso qualsiasi azienda, purché l’incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni igieniche di funzionamento, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno provenienti da allevamenti avicoli situati nella zona di monitoraggio e caratterizzati pertanto da diverse condizioni sanitarie.
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