Art. 4 · Deroghe dalle misure di cui all’articolo 3, paragrafo 1

Art. 4

Deroghe dalle misure di cui all’articolo 3, paragrafo 1

In vigore dal 11 ago 2006
Deroghe dalle misure di cui all’, paragrafo 1 1.   In deroga all’, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può evitare di definire zone di controllo e di monitoraggio basandosi su risultati positivi di un’analisi di valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti. La valutazione prende in considerazione fattori geografici e aspetti ecologici relativi alla specie di volatili contagiata inducendo l’autorità competente a concludere che il virus HPAI H5N1 non sia presente nel pollame o in altri volatili in cattività o volatili selvatici nella zona interessata, ovvero che il volatile selvatico contagiato non presentava un rischio di diffusione del virus al pollame o ad altri volatili in cattività o volatili selvatici della località. In queste circostanze l’autorità competente si adopera, se necessario in collegamento con le autorità competenti di altri Stati membri o di paesi terzi, per definire con l’aiuto di esperti ornitologi se gli uccelli selvatici siano stanziali o migratori, di modo che si possa valutare la presenza di HPAI H5N1 nei volatili selvatici in altre zone sotto la loro giurisdizione. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera a) e in base ai risultati favorevoli di una valutazione del rischio che abbia preso in considerazione almeno i criteri di cui all’, paragrafo 2, e abbia confermato l’esistenza di una protezione sufficiente del pollame locale o di altri volatili in cattività, basata su barriere naturali o sulla mancanza di un habitat adeguato per gli uccelli selvatici che presentano un rischio di diffusione di HPAI H5N1, la zona di controllo può essere: a) modificata in modo da comprendere una zona di dimensioni sufficienti, ma in ogni caso con un raggio non inferiore ad 1 km; ovvero b) definita in modo da comprendere una striscia di 1 km di larghezza, a partire dalle rive di un fiume o di un lago o da una zona costiera, per una lunghezza minima di 3 km. In questo caso e in deroga a quanto disposto al punto b) dell’, paragrafo 1, le autorità competenti adattano successivamente e conseguentemente le dimensioni e l’estensione della zona di monitoraggio in modo da separare la zona di controllo dalle parti di territorio non interessate dal contagio.
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