Art. 18
Violazioni
In vigore dal 11 ago 2006
Violazioni
Tutti gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Lo Stato membro interessato applica le misure in questione non appena esista il ragionevole sospetto della presenza del virus HPAI H5N1 in un uccello selvatico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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