Art. 12
Deroghe per i sottoprodotti di origine animale
In vigore dal 11 ago 2006
Deroghe per i sottoprodotti di origine animale
1. In deroga all’, lettera g), lo Stato membro interessato autorizza:
a)
la spedizione a partire dalla zona di controllo di sottoprodotti di origine animale e di origine avicola che:
i)
soddisfano i requisiti previsti nei seguenti allegati, o in parti di essi, al regolamento (CE) n. 1774/2002:
—
allegato V,
—
capitoli II (parte A), III (parte B), IV (parte A), capitolo VI (parte A) e (parte B), capitoli VII (parte A), VIII (parte A), IX (parte A) e X (parte A) dell’allegato VII, e
—
capitolo II (parte B), capitolo III (titolo II), (parte A) e capitolo VII (parte A, paragrafo 1, lettera a) dell’allegato VIII; ovvero
ii)
sono trasportati in condizioni di biosicurezza per evitare il rischio di diffusione del virus dell’influenza aviaria verso impianti di trasformazione approvati, conformemente agli articoli da 12 a 15 o agli o 18 del regolamento (CE) n. 1774/2002, in vista dell’eliminazione, di una successiva trasformazione o di un’utilizzazione che garantisca almeno l’inattivazione del virus; ovvero
iii)
sono trasportati in condizioni di biosicurezza per evitare il rischio di diffusione del virus dell’influenza aviaria agli utilizzatori o ai centri di raccolta autorizzati e registrati conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002, a fini di alimentazione degli animali, dopo essere stati sottoposti ad un trattamento conforme ai punti ii) e iii) del paragrafo 5, lettera a), dell’allegato IX di tale regolamento, per garantire quanto meno l’inattivazione del virus dell’influenza aviaria;
b)
la spedizione dalla zona di controllo verso altri Stati membri di piume o parti di piume non trattate, conformemente alle disposizioni del punto 1, lettera a), della sezione A del capitolo VIII dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002, ricavate da pollame o selvaggina da piuma di allevamento;
c)
la spedizione dalla zona di controllo di piume e parti di piume ricavate da pollame o selvaggina da piuma di allevamento e che siano state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati a garantire l’eliminazione di agenti patogeni;
2. Lo Stato membro interessato provvede affinché i prodotti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo siano accompagnati da un documento commerciale conforme alle disposizioni del capitolo X dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002 attestante al punto 6.1, nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, che tali prodotti sono stati trattati con getto di vapore o con un altro metodo atto a garantire l’eliminazione di tutti gli agenti patogeni.
Il documento commerciale in questione non è tuttavia richiesto per le piume ornamentali trasformate, per le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o per le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.
3. In deroga all’, lettera f) il trasporto o lo spargimento di concime non trasformato proveniente da aziende avicole nella zona di controllo può essere autorizzato se proveniente da pollai o capannoni:
a)
da cui il pollame è stato spostato conformemente alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1, o alla lettera a) del paragrafo 2 dell’; ovvero
b)
in cui il pollame e la selvaggina da piuma di allevamento è stato tenuto per la produzione di carni fresche prodotte conformemente alle disposizioni dell’.
Storico versioni
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