Art. 11 · Deroghe per carni, carni tritate, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne

Art. 11

Deroghe per carni, carni tritate, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne

In vigore dal 11 ago 2006
Deroghe per carni, carni tritate, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne In deroga all’, lettera e), lo Stato membro interessato può autorizzare la spedizione dalla zona di controllo di: a) carni fresche di pollame, ivi compresa carne di selvaggina da piuma di allevamento, proveniente dalla zona in questione o al di fuori di essa e: i) prodotta conformemente alle disposizioni dell’allegato II e delle sezioni II e III dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004; nonché ii) controllata conformemente alle disposizioni delle sezioni I, II, III, e dei capitoli V e VII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004; b) carni tritate, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera a) e prodotti conformemente alle disposizioni delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004; c) carni fresche, carni tritate e carne separata meccanicamente proveniente da pollame, ivi compresa carne di selvaggina da piuma di allevamento e preparati a base di carne e prodotti contenenti la carne in questione, proveniente da pollame macellato o selvaggina da piuma di allevamento originaria della zona di controllo o di una zona esterna del territorio nazionale, a condizione che la carne: i) sia stata identificata a norma dell’ della direttiva 2002/99/CE, mediante il bollo di cui all’allegato II di detta direttiva o il marchio nazionale definito a norma dell’ del regolamento (CE) n. 2076/2005; ii) sia stata ricavata, tagliata, immagazzinata e trasportata separatamente da altre carni fresche di pollame o di selvaggina da piuma di allevamento destinate ad altri Stati membri o all’esportazione verso paesi terzi; e iii) sia usata in modo da evitarne l’introduzione nei prodotti o nei preparati a base di carne destinati all’immissione sul mercato di altri Stati membri o all’esportazione verso paesi terzi, a meno che non abbia subito il trattamento previsto in caso di influenza aviaria di cui alla tabella 1 a), b) o c) dell’allegato III alla direttiva 2002/99/CE; d) carni fresche, carni tritate, carne separata meccanicamente proveniente da pollame, selvaggina da piuma di allevamento e selvaggina da piuma selvatica prelevata dallo stato selvatico nella zona, prima che sia stata definita la zona di controllo o al di fuori della zona di controllo, nonché preparati e prodotti a base di carne contenenti tale carne, prodotti in stabilimenti nella zona di controllo.
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