Art. 10 · Deroghe per le uova da cova

Art. 10

Deroghe per le uova da cova

In vigore dal 11 ago 2006
Deroghe per le uova da cova 1.   In deroga all’, lettera d), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di uova da cova provenienti da aziende situate nella zona di controllo alla data della raccolta: a) verso un incubatoio designato dall’autorità competente sul suo territorio; b) verso qualsiasi incubatoio, a condizione che: i) il pollame dell’azienda sia risultato negativo a un’indagine sierologica per l’individuazione di HPAI H5N1, in grado di rilevare una prevalenza del 5%, con un’affidabilità non inferiore al 95%; nonché ii) le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 21, paragrafo 1, della decisione 2006/416/CE siano rispettate; c) verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti, come previsto al capitolo II della sezione X dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004, per essere manipolate e trattate in conformità di quanto disposto al capitolo XI dell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (16); ovvero d) alla distruzione. 2.   In deroga all’, lettera d), lo Stato membro interessato può autorizzare la spedizioni di uova da cova o di uova esenti da organismi patogeni specifici raccolte in aziende nella zona di controllo, verso laboratori designati, istituti o fabbricanti di vaccini per uso scientifico, diagnostico o farmaceutico. 3.   I certificati zoosanitari che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, destinate ad un altro Stato membro, recano la seguente dicitura: «La presente partita è conforme alle condizioni zoosanitarie previste dalla decisione 2006/563/CE della Commissione».
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