Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 ago 2006
L' della decisione 2005/802/CE è sostituito dal seguente testo: « Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori e dalle imprese menzionati di seguito, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Russia. Stato Impresa Codice Taric supplementare Federazione russa Prodotto da JSC Silvinit, Solikamsk, Russia e venduto da JSC International Potash Company, Mosca, Russia, o da Polyfer Handels GmbH, Vienna, Austria, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore A695 Federazione russa Prodotto e venduto da JSC Uralkali di Berezniki, Russia, o prodotto da JSC Uralkali di Berezniki, Russia, e venduto dalla Uralkali Trading SA, Ginevra, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore A520 »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:557:oj#art-1