Art. 5 · Funzionamento

Art. 5

Funzionamento

In vigore dal 7 ago 2006
Funzionamento 1.   Il gruppo di esperti è presieduto dalla Commissione. 2.   La Commissione coordina le attività del gruppo di esperti con quelle del corrispondente gruppo di lavoro sulle statistiche della criminalità e della giustizia penale, che l’Eurostat costituirà nell’ambito del programma statistico comunitario in rappresentanza delle autorità nazionali in materia di statistica. La Commissione è responsabile della coerenza tra i lavori di entrambi i gruppi e cerca di organizzare, nei limiti del possibile, riunioni congiunte o riunioni nel medesimo giorno. 3.   La Commissione coordina gli elementi pertinenti delle attività del gruppo di esperti con le altre attività correlate da essa svolte. 4.   In accordo con la Commissione, si possono costituire sottogruppi, comprendenti al massimo 15 membri, per esaminare questioni specifiche nell’ambito di un mandato definito dal gruppo di esperti. I sottogruppi vengono sciolti al compimento del loro mandato. 5.   Il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti od osservatori, anche di paesi terzi, aventi competenza specifica su un punto iscritto all’ordine del giorno, di partecipare, se risulti utile e/o necessario, ai lavori del gruppo di esperti o dei sottogruppi. 6.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo di esperti o di un sottogruppo non possono essere diffuse se, a giudizio della Commissione, esse riguardano questioni riservate. 7.   Il gruppo di esperti ed i sottogruppi si riuniscono di norma presso gli uffici della Commissione, per suo invito, secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede ai servizi di segreteria. Possono partecipare alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi anche altri funzionari della Commissione interessati ai lavori. 8.   Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno sulla base del regolamento interno tipo adottato dalla Commissione (8). 9.   La Commissione può pubblicare su Internet o altrove, nella lingua originale, il sunto, le conclusioni, parte delle conclusioni o il documento di lavoro del gruppo di esperti.
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