Art. 3 · Consultazione

Art. 3

Consultazione

In vigore dal 7 ago 2006
Consultazione La Commissione può consultare il gruppo di esperti su ogni questione inerente alla misurazione della criminalità e della giustizia penale, in particolare per rilevare le esigenze politiche nell’elaborazione di statistiche della criminalità e della giustizia penale.
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