Art. 2
In vigore dal 4 ago 2006
Il costo massimo delle misure di cui all' è fissato a 7 500 000 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:553:oj#art-2
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
eli:dec:2006:553:oj#art-2