Art. 1
In vigore dal 27 lug 2006
La decisione 2006/147/CE è modificata come segue:
1)
All’, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
per “animali da cortile” si intendono polli, tacchini ed altre specie appartenenti all’ordine dei galliformi e anatre, oche nonché altre specie appartenenti all’ordine degli anseriformi tenute dai loro proprietari:
i)
per loro proprio uso e consumo; o
ii)
come animali da compagnia.»
2)
All’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il programma di vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1, presentato dai Paesi Bassi alla Commissione il 21 febbraio 2006, e gli emendamenti al medesimo, inclusa la continuazione del programma fino al 31 luglio 2007, come presentato dai Paesi Bassi alla Commissione il 29 giugno 2006, sono approvati (“programma di vaccinazione preventiva”).
Secondo il programma di vaccinazione preventiva, la vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria viene eseguita utilizzando un vaccino eterologo inattivato di influenza aviaria del sottotipo H5 oppure utilizzando un vaccino bivalente eterologo inattivato contenente entrambi i sottotipi di influenza aviaria H5 e H7, autorizzati dai Paesi Bassi per il pollame da cortile, per le galline ovaiole biologiche e per le galline ovaiole allevate all’aperto in tutto il territorio dei Paesi Bassi.»
3)
All’articolo 4, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1)
Il pollame da cortile vaccinato deve essere identificato individualmente e può essere solo:
a)
oggetto di movimento verso altri allevamenti di animali da cortile all'interno dei Paesi Bassi; o
b)
raccolto temporaneamente per mostre e fiere nei Paesi Bassi.
Tali movimenti o raccolte devono essere conformi al progetto di vaccinazione preventiva, compresa la tenuta di registri di tali movimenti e raccolte.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:528:oj#art-1