Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 lug 2006
La decisione 2003/170/GAI è modificata come segue: 1) all', paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Ai fini della presente decisione si intende per “ufficiale di collegamento dell'Europol” un funzionario dell'Europol distaccato all'estero, in uno o più paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, al fine di migliorare la cooperazione tra le autorità di tali paesi od organizzazioni e l'Europol per sostenere la lotta degli Stati membri, in particolare l'ufficiale di collegamento distaccato all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge contro le forme gravi di criminalità internazionale, in particolare mediante lo scambio di informazioni.» ; 2) all', paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «La presente decisione lascia impregiudicate le funzioni dell'Europol e quelle degli ufficiali di collegamento dell'Europol nel quadro della convenzione Europol, delle sue modalità di attuazione e degli accordi di cooperazione conclusi tra l'Europol e il paese terzo o l'organizzazione internazionale interessati.» ; 3) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il segretariato generale redige un sommario annuale da inviare agli Stati membri, alla Commissione e all'Europol, concernente il distacco di ufficiali di collegamento degli Stati membri nonché le loro funzioni e gli accordi di cooperazione tra gli Stati membri, per quanto riguarda il distacco di ufficiali di collegamento. Nel suddetto sommario sono elencati gli Stati membri a cui, previo accordo di altri Stati membri tramite il coordinamento nelle strutture del Consiglio, è stata conferita la responsabilità di coordinare la cooperazione dell'UE in un paese o in una regione specifici, com'è fatto riferimento nell'articolo 4, paragrafo 1. Sono compresi altresì i dettagli riguardanti gli ufficiali di collegamento dell'Europol distaccati in paesi terzi o presso organizzazioni internazionali.» ; 4) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente: «Tali riunioni possono essere convocate, dietro consultazione con lo Stato membro che detiene la presidenza, anche per iniziativa di qualunque altro Stato membro e soprattutto degli Stati membri a cui è stata conferita la responsabilità di coordinare la cooperazione dell'UE in un paese o regione specifici.»; 5) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente: «Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite conformemente all', paragrafo 2, vengano scambiate con l'Europol a norma della convenzione Europol.»; 6) all'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «3.   Conformemente alla legislazione nazionale e alla convenzione Europol, gli Stati membri possono rivolgere all'Europol la richiesta di utilizzare gli ufficiali di collegamento dell'Europol distaccati nei paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, al fine di scambiare informazioni pertinenti conformemente agli accordi di cooperazione conclusi tra l'Europol e il paese terzo o l'organizzazione interessati. Le richieste sono rivolte all'Europol attraverso le unità nazionali degli Stati membri conformemente alla convenzione Europol. 4.   L'Europol provvede affinché i suoi ufficiali di collegamento distaccati nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali gli forniscano le informazioni concernenti gravi minacce di reato rivolte agli Stati membri per le quali l'Europol è competente a titolo della convenzione Europol. Tali informazioni sono trasmesse alle autorità competenti degli Stati membri interessati attraverso unità nazionali, conformemente alla convenzione Europol.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:560:oj#art-1