Art. 3 · Composizione e nomina

Art. 3

Composizione e nomina

In vigore dal 21 lug 2006
Composizione e nomina 1.   Il gruppo comprende un massimo di sette membri. 2.   La Commissione nomina i membri del gruppo tra esperti indipendenti la cui esperienza e competenza nel settore contabile, in particolare dell'informativa finanziaria, siano ampiamente riconosciute a livello comunitario. I membri sono selezionati sulla base delle candidature ammissibili presentate in risposta all’invito a manifestare interesse pubblicato sul sito Internet della DG Mercato interno e servizi. 3.   La Commissione applicherà i seguenti criteri in sede di valutazione delle candidature: — comprovata competenza ed esperienza tecnica di alto livello, anche a livello europeo e/o internazionale, nel settore contabile, in particolare dell’informativa finanziaria, — indipendenza, — necessità di una composizione equilibrata in termini di provenienza geografica, equilibrio tra i sessi (4), funzioni e dimensioni delle imprese o degli organismi interessati. 4.   I membri sono nominati a titolo personale e forniscono consulenze alla Commissione indipendentemente da qualsiasi suggerimento esterno. I membri non possono aver partecipato ai lavori dell’EFRAG prima della loro nomina nel gruppo né possono parteciparvi durante il loro mandato. 5.   I membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell'interesse pubblico e confermano altresì l'assenza o l’esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza ed obiettività. 6.   I membri del gruppo hanno un mandato di tre anni, con possibilità di rinnovo. Il regolamento interno del gruppo può prevedere la sostituzione parziale dei membri ogni anno per gruppi di 2 o 3. 7.   Qualora un membro del gruppo rassegni le dimissioni durante il suo mandato o non sia più in grado di contribuire in modo effettivo ai lavori del gruppo o non soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 o all’articolo 287 del trattato, la Commissione nomina un nuovo membro del gruppo conformemente ai paragrafi 3 e 4 per il resto del suo mandato. 8.   La Commissione pubblica sul sito Internet della Direzione generale Mercato interno e servizi i nomi dei membri da essa nominati. Tali nomi sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
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