Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 lug 2006
Il Lussemburgo deve sopprimere il regime di aiuti di cui all' o modificarlo per renderlo compatibile con il mercato comune entro il 31 dicembre 2006. A decorrere dalla data di notifica della presente decisione, non potranno più essere accordati a nuovi beneficiari i vantaggi del regime o delle sue componenti. Per quanto riguarda le società holding 1929 esenti che beneficiano del regime di cui all' alla data della presente decisione, gli effetti del regime possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, le società che continueranno a beneficiare del regime di cui all' fino al 31 dicembre 2010 non potranno essere oggetto di alcuna cessione totale o parziale del proprio capitale per tutta la durata del regime transitorio di esenzione.
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