Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 lug 2006
1.   I Paesi Bassi adottano tutte le misure necessarie per recuperare da KG Holding NV e Kliq BV la parte di aiuto di cui all’ che KG Holding NV ha trasferito alla sua affiliata Kliq BV a titolo di prestito di salvataggio pari a 9,25 milioni di euro e che è stato trasformato in capitale azionario, compresi i relativi interessi. 2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. 3.   L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui le sue diverse parti sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero. 4.   Gli interessi di cui al paragrafo 3 sono calcolati conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (9).
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