Art. 1
In vigore dal 18 lug 2006
Gli esami ufficiali basati sui requisiti di distinzione, stabilità e omogeneità delle varietà delle specie di cui all’allegato I effettuati in Croazia dall’autorità indicata in detto allegato sono considerati equivalenti a quelli effettuati negli Stati membri, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:545:oj#art-1