Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 lug 2006
Gli esami ufficiali basati sui requisiti di distinzione, stabilità e omogeneità delle varietà delle specie di cui all’allegato I effettuati in Croazia dall’autorità indicata in detto allegato sono considerati equivalenti a quelli effettuati negli Stati membri, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II.
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