Art. 9 · Misure di attuazione

Art. 9

Misure di attuazione

In vigore dal 17 lug 2006
Misure di attuazione Le misure necessarie per l’attuazione di questa parte della decisione vengono adottate in conformità della procedura di cui all’, paragrafo 2, entro tre mesi dalla decorrenza degli effetti della presente decisione.
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