Art. 5 · Principi generali

Art. 5

Principi generali

In vigore dal 17 lug 2006
Principi generali 1.   La cooperazione si basa sul partenariato e viene attuata in conformità delle strategie di cooperazione adottate ai sensi dell’. Garantisce che gli apporti di risorse vengano effettuati su base prevedibile e regolare ed è flessibile e adeguata alla situazione della Groenlandia. 2.   Sulla scorta di un approccio di partenariato, le attività di cooperazione sono decise sulla base di una stretta consultazione fra la Commissione, il governo autonomo della Groenlandia e il governo della Danimarca. Tali consultazioni sono condotte nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner.
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