Art. 6

Art. 6

In vigore dal 14 lug 2006
1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2.   La presente decisione si applica fino a dodici mesi dalla data di notifica della presente decisione. 3.   Sulla base dell’esperienza maturata e dei progressi compiuti sulla via di una disposizione permanente, la Commissione decide se prolungare per periodi addizionali la validità della presente decisione e se detta decisione, in particolare l’, paragrafi 3 e 4 e l’, debba essere modificata e se la sospensione di cui all’ debba essere tolta. In particolare, per quanto concerne l’, paragrafo 3, la Commissione decide se altre norme internazionali o regole o norme nazionali o altre specifiche tecniche, in particolare le specifiche riguardanti i metodi o criteri alternativi per stabilire la sicurezza degli accendini in relazione ai bambini, possono essere riconosciute equivalenti ai requisiti di sicurezza per i bambini stabiliti dalla presente decisione. Le decisioni di cui al presente paragrafo sono prese conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE. 4.   Nel quadro delle attività di cui all’articolo 10 della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, la Commissione, prima della scadenza per l’attuazione della presente decisione ad opera degli Stati membri, stabilirà linee guida al fine di agevolare l’applicazione pratica della presente decisione.
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