Art. 3
In vigore dal 5 lug 2006
1. L’aiuto di Stato dell’importo di 19 699 452 PLN che la Polonia ha concesso a Huta Częstochowa SA nel periodo dal 1997 al maggio 2002 sotto forma di aiuto al funzionamento e di aiuto a scopo di ristrutturazione dell’occupazione non è compatibile con il mercato comune.
2. La Polonia deve prendere tutte le misure necessarie per ottenere da Huta Częstochowa sa, dal Regionalny Fundusz Gospodarczy, dal Majątek Hutniczy SRL e da Operator SRL la restituzione dell’aiuto di cui al paragrafo 1 illegittimamente concesso a Huta Częstochowa sa. Tutte queste imprese sono responsabili congiuntamente della restituzione dell’aiuto in questione.
La restituzione dell’aiuto deve avvenire immediatamente e conformemente alle procedure del diritto nazionale a condizione che esse portino all’immediata ed effettiva esecuzione della decisione. Gli importi da restituire devono essere calcolati con gli interessi relativi a tutto il periodo, dalla data della concessione dell’aiuto a Huta Częstochowa SA fino alla sua effettiva restituzione. Gli interessi devono essere calcolati conformemente alle norme di cui alla sezione V del regolamento (CE) n. 794/2004.
3. La Polonia deve informare la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, delle misure prese e di quelle pianificate per attuarla. Tali informazioni dovranno essere fornite utilizzando il questionario contenuto nell’allegato 1 della presente decisione. In particolare, la Polonia deve fornire alla Commissione, entro gli stessi termini, tutti i documenti che possano provare che è iniziato il processo di recupero degli importi da parte delle imprese responsabili del rimborso dell’aiuto illegittimo.
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