Art. 3

Art. 3

In vigore dal 5 lug 2006
1.   Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, i seguenti paesi terzi sono riconosciuti come indenni da tutti i ceppi di Guignardia citricarpa Kiely patogeni nei confronti di Citrus: a) tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell’America del Nord, centrale e del Sud, ad eccezione dell’Argentina e del Brasile, nei Caraibi e in Europa; b) tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Asia, ad eccezione di: Bhutan, Cina, Indonesia, Filippine e Taiwan; c) tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione di: Sudafrica, Kenia, Mozambico, Swaziland, Zambia e Zimbabwe; d) tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Oceania, ad eccezione dell’Australia e di Vanuatu. 2.   Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, le seguenti regioni sono riconosciute come indenni da tutti i ceppi di Guignardia citricarpa Kiely patogeni nei confronti di Citrus: a) Sudafrica: Western Cape; Northern Cape: le circoscrizioni di Hartswater e Warrenton; b) Australia: Australia meridionale e occidentatle e i territori del Nord; c) Cina: tutte le regioni, ad eccezione di Sichuan, Yunnan, Guangdong, Fujian e Zhejiang; d) Brasile: tutte le regioni, ad eccezione degli Stati di Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.
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