Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 giu 2006
I poteri demandati dallo Statuto dei funzionari all'AIPN e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il Segretariato generale del Consiglio: a) dal Consiglio, per quanto riguarda il Segretario generale e il Segretario generale aggiunto; b) dal Consiglio, su proposta del Segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione ai direttori generali degli articoli 1bis, 30, 34, 41, 49, 50 e 51 dello Statuto; il Segretario generale è autorizzato a delegare il suo potere di presentare proposte al Segretario generale aggiunto; c) dal Segretario generale negli altri casi; il Segretario generale è autorizzato a delegare i suoi poteri al Segretario generale aggiunto. Il Segretario generale aggiunto è autorizzato a delegare al Direttore generale dell'Amministrazione, tutti o parte dei suoi poteri che il Segretario generale gli avesse delegato per quanto riguarda l'applicazione del regime applicabile agli altri agenti nonché l'applicazione dello Statuto ai funzionari del gruppo di funzioni AST. Tale delega non può tuttavia estendersi ai poteri che gli siano stati conferiti per la nomina e per la cessazione definitiva dal servizio dei funzionari e per l'assunzione degli altri agenti.
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