Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 giu 2006
La presente decisione è redatta nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bulgara e rumena, ciascuno dei ventitré testi facente ugualmente fede.
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