Art. 1
In vigore dal 14 giu 2006
La presente decisione introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale, da parte degli Stati membri, dei documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, come equipollenti al visto uniforme o al proprio visto nazionale, ai fini del transito.
L'attuazione della presente decisione non pregiudica i controlli sulle persone da effettuare alle frontiere esterne in conformità degli articoli da 5 a 13 e da 18 a 19 del regolamento (CE) n. 562/2006.
Storico versioni
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