Art. 9 · Misure da applicare in presenza di focolai di HPAI in unità produttive distinte

Art. 9

Misure da applicare in presenza di focolai di HPAI in unità produttive distinte

In vigore dal 14 giu 2006
Misure da applicare in presenza di focolai di HPAI in unità produttive distinte In presenza di un focolaio di HPAI in un'azienda costituita di due o più unità produttive distinte, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all', paragrafo 2, primo comma, per le unità produttive in cui siano presenti pollame o altri volatili in cattività per i quali non esistano sospetti di HPAI, purché tali deroghe non compromettano il controllo della malattia. Tali deroghe sono concesse in rapporto a due o più unità produttive distinte soltanto laddove il veterinario ufficiale — tenendo conto della struttura, delle dimensioni, del funzionamento, del tipo di ricovero, dell'alimentazione, della fonte di approvvigionamento idrico, delle attrezzature, del personale e dei visitatori dell'azienda — constati la totale separazione da altre unità produttive sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione corrente del pollame o degli altri volatili in cattività ivi tenuti. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali deroghe concesse ai sensi di questa disposizione.
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