Art. 8 · Deroghe relative a talune aziende

Art. 8

Deroghe relative a talune aziende

In vigore dal 14 giu 2006
Deroghe relative a talune aziende 1.   In presenza di un focolaio di HPAI in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure previste dall', paragrafo 2, primo comma, purché tali deroghe non compromettano il controllo della malattia. 2.   Laddove venga concessa una deroga di cui al paragrafo 1, l'autorità competente garantisce che il pollame e gli altri volatili in cattività oggetto della deroga: a) siano trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici; b) siano sottoposti a ulteriore sorveglianza e ad esami conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale e non vengano allontanati finché dagli esami di laboratorio non risulti che essi non rappresentano più un rischio significativo di ulteriore diffusione dell'HPAI; e c) non vengano allontanati dall'azienda di origine, salvo per l'invio alla macellazione o per il trasferimento in un'altra azienda ubicata: i) nello stesso Stato membro, conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente; oppure ii) in un altro Stato membro, previo accordo dello Stato membro di destinazione. 3.   In deroga al divieto di allontanamento del pollame o di altri volatili in cattività previsto dal paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può, in base a una valutazione dei rischi, concedere l'autorizzazione affinché il pollame o i volatili che non possono essere tenuti e sottoposti a vigilanza nell'azienda di origine vengano trasportati, attuando misure di biosicurezza, a un'azienda designata dello Stato membro nella quale vengono sottoposti a sorveglianza e ad esami ulteriori sotto controllo ufficiale; ciò a condizione che l'autorizzazione non pregiudichi la lotta contro la malattia. 4.   L'autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all', paragrafo 5, per l'invio diretto delle uova a uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti, secondo quanto previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, per la loro manipolazione e il loro trattamento conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004. 5.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali deroghe concesse ai sensi di questa disposizione.
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