Art. 7
Misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati
In vigore dal 14 giu 2006
Misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati
1. In presenza di un focolaio di HPAI, l'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure previste dall', paragrafi 2 e 3, e dal presente articolo, paragrafi da 2 a 9.
2. Sono immediatamente abbattuti sotto controllo ufficiale tutto il pollame e gli altri volatili in cattività presenti all'interno dell'azienda. L'abbattimento è attuato in modo da evitare il rischio di diffusione dell'influenza aviaria, soprattutto nella fase di trasporto.
Tuttavia gli Stati membri possono consentire deroghe all'abbattimento di talune specie di pollame o altri volatili in cattività sulla base di una valutazione del rischio di un'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria.
L'autorità competente può adottare le misure appropriate per limitare l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria ai volatili selvatici presenti nell'azienda.
3. Tutte le carcasse e le uova presenti nell'azienda vengono distrutte sotto controllo ufficiale.
4. Il pollame già nato da uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione dell'HPAI nell'azienda e l'applicazione delle misure di cui all', paragrafo 2, viene sottoposto a controllo ufficiale e vengono condotti accertamenti.
5. Le carni del pollame macellato e le uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione del virus HPAI nell'azienda e l'applicazione delle misure di cui all', paragrafo 2, vengono — per quanto possibile — rintracciate e distrutte sotto controllo ufficiale.
6. Tutte le sostanze, il concime e i rifiuti potenzialmente contaminati, come il mangime, sono distrutti o sottoposti a un trattamento atto a distruggere i virus dell'influenza aviaria, secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale.
7. Successivamente all'eliminazione delle carcasse, gli edifici utilizzati per ospitarle, i pascoli o i terreni, le attrezzature potenzialmente contaminate e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame o gli altri volatili in cattività, le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.
8. Non sono ammessi l'ingresso o l'uscita dall'azienda di altri volatili in cattività o di mammiferi di specie domestiche senza l'autorizzazione dell'autorità competente. La limitazione non si applica ai mammiferi delle specie domestiche che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana.
9. In presenza di un focolaio primario l'isolato virale è sottoposto ad accertamenti di laboratorio per l'individuazione del sottotipo genetico. L'isolato virale viene inviato quanto prima al laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria, di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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