Art. 6 · Misure aggiuntive fondate su un'indagine epidemiologica

Art. 6

Misure aggiuntive fondate su un'indagine epidemiologica

In vigore dal 14 giu 2006
Misure aggiuntive fondate su un'indagine epidemiologica 1.   Sulla base dei risultati preliminari di un'indagine epidemiologica l'autorità competente può applicare le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, soprattutto laddove l'azienda sia ubicata in una zona ad alta densità di pollame. 2.   Sono ammesse limitazioni temporanee della movimentazione del pollame, degli altri volatili in cattività e delle uova, nonché dei veicoli utilizzati dal comparto avicolo in una zona definita o in tutto lo Stato membro interessato. Tali limitazioni possono essere estese alla circolazione di mammiferi di specie domestiche senza in tal caso superare le 72 ore, a meno che le circostanze non le giustifichino. 3.   Possono essere applicate nell'azienda le misure previste dall'. Tuttavia, qualora le condizioni lo consentano, l'applicazione di tali misure può essere limitata al pollame o ad altri volatili in cattività sospetti di infezione e alle relative unità produttive. Sono effettuati prelievi dal pollame o dagli altri volatili in cattività abbattuti per poter confermare o escludere il rischio di un sospetto focolaio. 4.   Può essere istituita una zona di controllo temporaneo intorno all'azienda e le misure di cui all', paragrafo 2, sono applicate in tutto o in parte, in funzione della necessità, alle aziende ubicate all'interno di detta zona.
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