Art. 4 · Deroghe ad alcune delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai

Art. 4

Deroghe ad alcune delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai

In vigore dal 14 giu 2006
Deroghe ad alcune delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai 1.   In base a una valutazione del rischio e tenuto conto delle precauzioni adottate e della destinazione dei volatili e dei prodotti da movimentare, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all', paragrafo 2, lettere da c) a e). 2.   L'autorità competente può concedere deroghe anche alle misure di cui all', paragrafo 2, lettera h) per altri volatili tenuti in cattività in aziende non commerciali. 3.   Con riferimento all', paragrafo 2, lettera f), l'autorità competente può autorizzare l'invio delle uova: a) direttamente a uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti secondo quanto previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per la loro manipolazione e il loro trattamento conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); l'autorizzazione eventualmente concessa dall'autorità competente è subordinata alle condizioni stabilite nell'allegato III della direttiva 2005/94/CE; oppure b) alla distruzione.
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