Art. 3
Misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai
In vigore dal 14 giu 2006
Misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai
1. In presenza di un sospetto focolaio l'autorità competente avvia immediatamente un'indagine volta a confermare o escludere la presenza dell'influenza aviaria e sottopone l'azienda a sorveglianza ufficiale.
L'autorità competente garantisce altresì il rispetto delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. L'autorità competente garantisce l'applicazione nell'azienda delle misure di seguito elencate:
a)
si procede al censimento del pollame, degli altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche o eventualmente alla stima del numero di capi per tipo di pollame o specie di altri volatili in cattività;
b)
viene compilato un elenco, distinto per categoria di appartenenza, del numero approssimativo dei capi di pollame, di altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche già malati, morti o sospetti infetti nell'azienda. L'elenco, aggiornato quotidianamente per la durata del sospetto focolaio onde tener conto delle schiuse, delle nascite e dei decessi, viene presentato all'autorità competente che ne faccia richiesta;
c)
tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
d)
non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o di altri volatili in cattività;
e)
non possono uscire dall'azienda senza autorizzazione dell'autorità competente, nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza intese a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria, carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, carni di pollame comprese le frattaglie («carni di pollame»), mangimi per pollame («mangime»), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività («concime»), liquami, strame usato o qualsiasi cosa suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria;
f)
è vietata l'uscita dall'azienda di uova;
g)
la circolazione, in entrata e in uscita dall'azienda, di persone, di mammiferi delle specie domestiche, di veicoli e di attrezzature è assoggettata alle condizioni imposte dall'autorità competente e all'autorizzazione della medesima;
h)
sono predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.
3. L'autorità competente assicura l'esecuzione di un'indagine epidemiologica.
4. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, l'autorità competente può prevedere la presentazione di campioni in altri casi. In questi casi l'autorità competente può procedere senza adottare in tutto o in parte le misure di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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