Art. 25 · Misure da applicare nelle zone di sorveglianza

Art. 25

Misure da applicare nelle zone di sorveglianza

In vigore dal 14 giu 2006
Misure da applicare nelle zone di sorveglianza Nelle zone di sorveglianza l'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate: a) viene effettuato quanto prima un censimento di tutte le aziende avicole commerciali; b) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione dell'autorità competente, la quale garantisce l'applicazione di opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria. Tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste; c) è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza. L'autorità competente può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di: i) pollame da macello a un impianto designato per la macellazione immediata, fatto salvo quanto disposto dall', paragrafo 1, lettere a), b) e d). L'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato nella zona di sorveglianza di pollame di provenienza esterna alle zone di protezione e sorveglianza per la macellazione immediata, nonché la successiva movimentazione delle carni derivate da tale pollame; ii) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata nello stesso Stato membro. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; iii) pulcini di un giorno: — verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nello stesso Stato membro, purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni, oppure — verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario, iv) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova; v) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, purché confezionate in imballaggi a perdere e purché tutte le misure di biosicurezza previste dall'autorità competente siano applicate; vi) uova verso uno stabilimento, situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza, per la fabbricazione di ovoprodotti secondo quanto previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004; vii) uova destinate alla distruzione; d) chiunque entri o esca dalle aziende site nella zona di sorveglianza rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria; e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale; f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: i) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e ii) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati all'autorità competente che svolge gli opportuni accertamenti conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale; h) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, dei liquami o del concime salvo autorizzazione dell'autorità competente. Può essere autorizzato il trasporto di concime da un'azienda ubicata nella zona di sorveglianza e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002; i) sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività; j) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico.
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