Art. 22 · Deroga per il trasporto diretto di carcasse

Art. 22

Deroga per il trasporto diretto di carcasse

In vigore dal 14 giu 2006
Deroga per il trasporto diretto di carcasse In deroga all', l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di carcasse, purché effettuato ai fini della loro eliminazione.
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