Art. 20
Deroghe per il trasporto diretto di pollastre
In vigore dal 14 giu 2006
Deroghe per il trasporto diretto di pollastre
In deroga all', l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza, a condizione che:
a)
il veterinario ufficiale effettui un esame clinico del pollame e degli altri volatili in cattività nell'azienda d'origine ed in particolare di quelli da movimentare;
b)
laddove opportuno, il pollame sia stato sottoposto nell'azienda d'origine a esami di laboratorio con esito negativo, conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;
c)
le pollastre siano trasportate in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto il suo controllo;
d)
l'azienda o il capannone di destinazione siano sottoposti a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre;
e)
se trasferito fuori della zona di protezione o di sorveglianza, il pollame resti nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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