Art. 14
Misure da applicare nelle aziende all'interno delle zone di protezione
In vigore dal 14 giu 2006
Misure da applicare nelle aziende all'interno delle zone di protezione
L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate nelle aziende ubicate nelle zone di protezione:
a)
tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
b)
le carcasse sono distrutte quanto prima;
c)
i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale;
d)
tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminati sono puliti e disinfettati conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale;
e)
non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
i)
non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e
ii)
non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
f)
aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati all'autorità competente che svolge gli opportuni accertamenti conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;
g)
chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
h)
il titolare tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione dell'autorità competente che lo richieda. I registri non sono obbligatori per le aziende quali zoo e parchi naturali, i cui visitatori non abbiano accesso alle aree dove sono tenuti i volatili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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