Art. 12 · Misure da applicare sia nelle zone di protezione che nelle zone di sorveglianza

Art. 12

Misure da applicare sia nelle zone di protezione che nelle zone di sorveglianza

In vigore dal 14 giu 2006
Misure da applicare sia nelle zone di protezione che nelle zone di sorveglianza 1.   L'autorità competente garantisce l'applicazione delle seguenti misure nelle zone di protezione e sorveglianza: a) sono predisposti strumenti che consentano la rintracciabilità di qualsiasi cosa suscettibile di diffondere il virus dell'influenza aviaria, inclusi il pollame, gli altri volatili in cattività, le carni, le uova, le carcasse, il mangime, lo strame, le persone che sono state a contatto con il pollame o gli altri volatili in cattività infetti o i veicoli collegati al comparto avicolo; b) i titolari sono tenuti a fornire all'autorità competente, su richiesta, le informazioni pertinenti relative al pollame o agli altri volatili in cattività e alle uova che entrano o escono dall'azienda. 2.   L'autorità competente adotta ogni misura ragionevole per garantire che tutte le persone interessate nelle zone di protezione e sorveglianza soggette a restrizioni siano pienamente informate in merito alle restrizioni in vigore. L'informazione può essere divulgata tramite cartelli informativi, mezzi di comunicazione quali la stampa e la televisione o qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato. 3.   Qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano, l'autorità competente può attuare un programma preventivo di eradicazione, comprendente la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame o di altri volatili in cattività, nelle aziende o nelle zone a rischio. 4.   Gli Stati membri che applicano le misure di cui al paragrafo 3 ne informano immediatamente la Commissione.
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