Art. 10 · Misure da applicare nelle aziende a contatto

Art. 10

Misure da applicare nelle aziende a contatto

In vigore dal 14 giu 2006
Misure da applicare nelle aziende a contatto 1.   L'autorità competente decide, in base all'indagine epidemiologica, se un'azienda debba essere considerata azienda a contatto. L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di cui all', paragrafo 2, alle aziende a contatto fino a quando non sia stata esclusa la presenza dell'HPAI. 2.   Sulla base dell'indagine epidemiologica l'autorità competente può applicare le misure di cui all' alle aziende a contatto, soprattutto nel caso in cui tali aziende siano ubicate in una zona ad alta densità di pollame. I criteri principali da considerare per l'applicazione alle aziende a contatto delle misure di cui all', sono stabiliti nell'allegato IV della direttiva 2005/94/CE. 3.   L'autorità competente garantisce che, durante l'abbattimento, dal pollame e dagli altri volatili in cattività siano prelevati campioni per confermare o escludere la presenza del virus dell'HPAI in quelle aziende a contatto. 4.   L'autorità competente garantisce che, in un'azienda in cui il pollame o gli altri volatili in cattività sono abbattuti e distrutti ed è successivamente confermata la presenza di influenza aviaria, gli edifici e le attrezzature potenzialmente contaminati e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame, gli altri volatili in cattività, le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano puliti e disinfettati conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.
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