Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 giu 2006
Il comandante dell’operazione dell'UE è autorizzato, con effetto immediato, a emanare l’ordine di attivazione (ACTORD) al fine di procedere allo schieramento delle forze, prima del trasferimento di autorità che farà seguito al loro arrivo in loco, nonché a dare avvio all’esecuzione della missione.
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