Art. 3

Art. 3

In vigore dal 7 giu 2006
1.   Entro due mesi dalla data della presente decisione, la Repubblica federale di Germania informa tutte le aziende viticole e le organizzazioni di produttori interessati dall’applicazione di questo regime di aiuti di Stato, della decisione della Commissione di considerare il regime di aiuti di Stato, di cui all’, incompatibile con il mercato comune. 2.   Fatto salvo l’, la Repubblica federale di Germania adotta tutte le misure necessarie per recuperare, a seconda del caso, presso le aziende viticole o le organizzazioni di produttori, l’aiuto di cui all’, concesso illegalmente ai beneficiari, ovvero impugnare altri mezzi di ricorso, ove la legislazione nazionale lo preveda. La Repubblica federale di Germania informa la Commissione entro un termine di due mesi dalla data della notifica della presente decisione, sull’identità dei beneficiari, l’importo dei vari aiuti e i metodi utilizzati per determinare tali importi. 3.   Il recupero è effettuato senza indugio e conformemente alle procedure di diritto nazionale che consentono l’applicazione immediata ed effettiva della presente decisione. 4.   L’aiuto da recuperare comprende gli interessi per tutto il periodo, dalla data in cui esso è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario fino al recupero effettivo. 5.   Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni di cui al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.
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