Art. 3

Art. 3

In vigore dal 1 giu 2006
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007. Gli Stati membri possono applicare la presente decisione anteriormente al 1o gennaio 2007 ma non prima del 1o ottobre 2006, purché notifichino al segretariato generale del Consiglio la data a decorrere dalla quale sono in grado di farlo.
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