Art. 2
In vigore dal 1 giu 2006
Nell’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e nell’allegato 14 a del manuale comune, il punto II del capitolo «Principi» è sostituito dal seguente:
«II.1.
In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l’importo dei diritti, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a promuovere gli interessi culturali, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo, di altri settori essenziali d’interesse pubblico o per motivi umanitari.
II.2.
I diritti da riscuotere non vengono riscossi per i richiedenti il visto appartenenti ad una delle categorie seguenti:
—
minori di età inferiore a 6 anni,
—
alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono viaggi per motivi di studio o formazione pedagogica, e
—
ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica quali definiti nella raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (*1).
II.3.
L’abolizione o la riduzione dei diritti per cittadini di un paese terzo può essere anche il risultato di un accordo per l’agevolazione del rilascio dei visti concluso tra la Comunità europea e detto paese terzo conformemente all’approccio generale della Comunità per quanto riguarda gli accordi per l’agevolazione del rilascio dei visti.
II.4.
La presente decisione lascia impregiudicati fino al 1o gennaio 2008 i diritti da riscuotere dei cittadini dei paesi terzi nei cui confronti il Consiglio avrà, entro il 1o gennaio 2007, conferito alla Commissione il mandato di negoziare un accordo per l’agevolazione dei rilascio dei visti.
(*1)
GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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