Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 mag 2006
1.   L’Institute for Animal Health — Pirbright Laboratory del Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), nel Regno Unito, è designato come laboratorio comunitario di riferimento per l’afta epizootica per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Le funzioni e i compiti del laboratorio comunitario di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissate all’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.
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