Art. 6

Art. 6

In vigore dal 29 mag 2006
Le parti adottano tutte le misure opportune, di carattere generale o particolare, per garantire l’osservanza degli obblighi imposti dal presente trattato. Le parti facilitano la realizzazione dei compiti della Comunità dell'energia. Le parti si astengono da qualsiasi misura che possa mettere a repentaglio la realizzazione degli obiettivi del presente trattato.
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