Art. 35

Art. 35

In vigore dal 29 mag 2006
La Comunità dell'energia può adottare misure destinate a promuovere le sviluppo nei settori delle fonti di energia rinnovabili e dell’efficienza energetica, tenendo conto dei vantaggi da essi presentati ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento, della protezione ambientale, della coesione sociale e dello sviluppo regionale.
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