Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 mag 2006
1.   Compito della Comunità dell'energia è quello di organizzare i rapporti fra le parti e dare vita ad un assetto giuridico ed economico in relazione all’energia di rete, quale definito al paragrafo 2, al fine di: a) creare uno stabile assetto normativo e di mercato in grado di attirare gli investimenti nelle reti di approvvigionamento del gas e nelle reti di generazione, trasmissione e distribuzione di energia, così che tutte le parti abbiano accesso all'approvvigionamento energetico stabile e continuo che è essenziale per lo sviluppo economico e la stabilità sociale, b) creare lo spazio normativo unico per gli scambi di energia di rete necessario a tenere conto dell’ambito geografico dei mercati dei prodotti interessati, c) potenziare la sicurezza degli approvvigionamenti nello spazio normativo unico offrendo un contesto stabile per gli investimenti in cui si possano sviluppare i collegamenti con le riserve di gas del Mar Caspio, dell'Africa del Nord e del Medio Oriente e sfruttare le fonti interne di energia come il gas naturale, il carbone e l’energia idroelettrica, d) migliorare la situazione ambientale in relazione all’energia di rete e all’efficienza energetica in questo settore, promuovere il ricorso alle energie rinnovabili e fissare le condizioni per gli scambi di energia nello spazio normativo unico, e) sviluppare la concorrenza sul mercato dell’energia in un contesto geografico più ampio e sfruttare le economie di scala. 2.   L’«Energia di rete» comprende i settori del gas e dell’elettricità che rientrano nel campo di applicazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2003/55/CE (1).
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