Art. 4 · Funzionamento

Art. 4

Funzionamento

In vigore dal 19 mag 2006
Funzionamento 1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione. 2.   In accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nel quadro di un mandato stabilito dal gruppo; essi vengono sciolti non appena abbiano adempiuto alle loro funzioni. 3.   Il presidente può invitare osservatori aventi una competenza specifica su una questione all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo se ciò è utile e/o necessario. 4.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o dei sottogruppi non possono essere divulgate se la Commissione segnala che vertono su questioni riservate. 5.   I gruppi e i sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede al servizio di segreteria. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati. 6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (3). 7.   I servizi della Commissione possono pubblicare sul sito Internet della DG Mercato interno e servizi, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, sintesi, parte di conclusione o documento di lavoro del gruppo.
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